Art. 3 Regolamento per la prevenzione e il contrasto del "bullismo e cyberbullismo”
PREMESSA
La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti, caratterizzati da intenzionalità, sistematicità e asimmetria di potere. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:
· dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
· dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
· dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
· dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
· dalla direttiva MIURn.1455/06;
· dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse degli studenti”;
· dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
· dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
· dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
· dalla Legge n.71/2017;
· dalla Legge 70/2024;
· dalla nota MIM n. 5274 dell’11 luglio 2024 Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.
Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:
VISTA la legge 71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
VISTI gli articoli 4, comma 1, e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
VISTA la legge 297/94 art. 10;
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
· individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo;
· coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
· favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
· Interviene nel Team per l’emergenza in caso di avvenuta segnalazione.
2. IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:
· collabora con gli insegnanti della scuola;
· propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
· coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
· monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
· fa parte del Team per la prevenzione e il contrasto del bullismo cyberbullismo e del Team per l’Emergenza d’Istituto;
· elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei docenti e in Consiglio d’Istituto;
· comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
· crea alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
· crea rete con le forze dell’ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
· rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo”;
· partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell’USR Veneto, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
· cura l’autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
· collabora con l’Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell’Istituto.
· coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
· si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
· cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.
3. IL TEAM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:
· Collabora con il referente della formazione del personale prevedendo:
la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti all’anno per quanto possible;
Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo;
· Promuove un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
· individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata come descritti nelle linee guida del 2021.
· riceve la scheda di “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo” e attiva il Team di Emergenza;
· consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
4. IL TEAM PER L’EMERGENZA:
· istruisce il caso, redigendo la “Scheda di valutazione”;
· individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l’animatore digitale;
· se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
· in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l’evento all’Autorità giudiziaria.
5. IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO:
· istituisce un “tavolo permanente di monitoraggio.
6. IL COLLEGIO DOCENTI:
· promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
· prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
· promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
· prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
· Applica quanto previsto dal codice interno e dal protocollo per la prevenzione dei casi di bullismo e cyberbullismo
7. IL CONSIGLIO DI CLASSE:
· pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
· favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
8. I DOCENTI:
· intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio istituto, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
· valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
9. I GENITORI:
· partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
· sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
· vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
· conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
· conoscono il codice di comportamento dello studente;
· conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
10. GLI STUDENTI E STUDENTESSE:
· sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
· i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
· imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
· non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
· durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, come da nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024 e regolamento interno.
MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI O GRAVISSIME
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
· la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
· l’intenzione di nuocere;
· l’isolamentodella vittima.
Rientrano nel Cyberbullismo:
· Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
· Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
· Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
· Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
· Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
· Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
· Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
· Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
· Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.
SANZIONI DISCIPLINARI
I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo verranno considerati mancanze gravi o gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di disciplina d’Istituto. Ci si riferisce al regolamento di disciplina.
