Art. 6 Uscite anticipate e permessi
1. I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata vengono verificati e firmati dal docente della classe, o dai Collaboratori e vengono annotati nel registro on line e nel registro sicurezza dall’insegnante della prima ora.
2. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avere carattere eccezionale.
3. Per esigenze di trasporto, su richiesta dei genitori, potranno essere concessi limitati permessi permanenti d’entrata posticipata e/o di uscita anticipata previa verifica della Direzione degli orari delle Aziende di trasporto e, comunque, in situazioni eccezionali.
4. Agli alunni non è consentito lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, salvo permesso di uscita su libretto web autorizzato alla prima ora di lezione.
5. Nel caso di reiterate uscite anticipate, se ne chiederà al genitore ragione scritta, che resterà agli atti della scuola.
6. In caso di malessere, l’alunno avviserà tramite il docente e/o il collaboratore scolastico la presidenza che ne informerà la famiglia o, nei casi più gravi, provvederà a chiamare il pronto soccorso.
7. In caso di uscita anticipata prodotta nel corso della mattinata i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale dovranno recarsi a scuola per riaccompagnare il prorio figlio/a a casa.
8. Non vengono accetate, uscite anticipate, qualora sia concomitante una verifica o una attività di laboratorio, salvo richiesta scritta del genitore che specifichi di essere a conoscenza della verifica fissata per quel giorno e quell’ora.
