Art. 21 Protocollo operativo Modalità di accesso in classe di professionisti sanitari
OGGETTO: Recepimento Raccomandazione n. 1/2025 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e approvazione protocollo interno per l’accesso in classe di professionisti sanitari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo;
VISTA la Raccomandazione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità n. 1/2025 “accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024”;
VISTE le “Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari” del Garante della Privacy approvate in data 11/02/2026;
VISTA la Legge 104/1992; VISTO il DPR 275/1999;
CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio e alla salute degli alunni con disabilità;
DECRETA
Art. 1 – Recepimento integrale della Raccomandazione n. 1/2025 e delle Indicazioni operative.
Art. 2 – L’accesso dei professionisti sanitari è autorizzato esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
Art. 3 – Non è richiesto il consenso dei genitori degli altri alunni né l’assenso dei docenti.
Art. 4 – È approvato il Protocollo operativo allegato.
Art. 5 – Il presente decreto è pubblicato all’Albo online e in Amministrazione Trasparente.
PROTOCOLLO OPERATIVO DI ISTITUTO
Accesso in classe di professionisti sanitari nell’ambito di progetti terapeutici, riabilitativi, assistenziali o del progetto di vita di alunni con disabilità.
1. Finalità
Garantire il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.), assicurando la continuità terapeutica in ambito scolastico, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della normativa nazionale vigente.
2. Ambito di applicazione
Si applica ai professionisti sanitari incaricati da ASL, enti accreditati o iscritti ai rispettivi ordini professionali, coinvolti nel piano terapeutico, nel PEI, nel PAI o nel progetto di vita.
3. Autorizzazione
L’accesso è autorizzato esclusivamente dal Dirigente Scolastico quale atto dovuto, previa verifica formale della completezza documentale, senza valutazione nel merito clinico.
4. Documentazione richiesta
- Richiesta formale di accesso;
- Progetto terapeutico o di osservazione con indicazione di finalità, durata, orari e modalità operative;
- Attestazione di incarico da parte dell’ente competente;
- Dichiarazione di impegno al rispetto del GDPR.
5. Comunicazione informativa
La scuola informa preventivamente docenti e genitori della classe. La comunicazione è esclusivamente informativa e non costituisce richiesta di consenso o assenso.
6. Tutela della riservatezza
Il professionista si impegna a non interagire con altri alunni e a permanere in classe sempre in presenza del docente, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
7. Tempistiche
L’autorizzazione è rilasciata entro 20 giorni solari. In caso di urgenza o intervento indifferibile, l’accesso è consentito anche in deroga ai termini ordinari.
8. Organizzazione degli accessi
L’istituzione può concordare calendari programmati senza limitare la sostanza dell’intervento sanitario.
9. Disposizioni non conformi
Non sono ammessi:
- richiesta di consenso ai genitori degli altri alunni;
- richiesta di assenso ai docenti;
- richiesta di autodichiarazioni su casellario giudiziale.
Allegati:
modello di richiesta del professionista
comunicazione ai genitori della classe
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Letizia Cavallini
