Art. 2 Albo dell’Istituto
All’albo dell’Istituto (albo on line), oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni indirizzate all’utenza o ai dipendenti, che garantiscono l’esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri.
Vanno, comunque, esposti i seguenti documenti:
a. orario delle lezioni;
b. orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti;
c. organigramma degli Organi Collegiali e Uffici;
d. organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e. orario di apertura al pubblico degli Uffici;
f. Documenti del sistema Gestione Qualità (se in essere);
g. copia del presente Regolamento.
