Art. 3 ter Regolamento utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola
Regolamento utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola
modifiche apportate al CAPO VII del Regolamento di Istituto con l’introduzione l’art. 3 ter
PREMESSA
In linea con gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali delle nuove generazioni, e l’impiego e la diffusione anche nella scuola italiana delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione, anche il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono di promuovere nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, a supporto dell'insegnamento di qualità. Coerentemente con quanto previsto nel PNSD emanato dal MIUR, e con gli obiettivi del PNRR come illustrati nel Piano scuola 4.0 questo Istituto intende porsi i seguenti obiettivi:
- rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali;
- utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy;
- integrare i dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con device e tecnologie degli studenti per attività di sviluppo e utilizzo di linguaggi e applicativi per la didattica e il pensiero
- promuovere l’opportuna complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti.
Il seguente regolamento di Istituto è opportuno per definire in modo dettagliato le regole per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola, al fine di prevenire i rischi che l'accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna, o diventino, peggio, strumenti coinvolti in fenomeni di cyberbullismo.
VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235
PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,
VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
VISTO il D.M. n. 104 del 30/11/2007* "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni
VISTA la legge L. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”
CONSIDERATO che è necessario aggiornare il Capo VII del Regolamento di Istituto integrandolo con l’art 3 ter Regolamento uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola;
VISTO il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile;
l'uso non autorizzato dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno del regolamento di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.
Tali provvedimenti sono orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.
E’ VIETATO
l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo).
Il divieto è così regolamentato:
- È vietato l’utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l’intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.
- È vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
- Durante l’intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente alcun dispositivo di cui al comma 1
- I telefoni cellulari vengono depositati, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente, dalle ore 08.05 e fino al termine delle lezioni della classe negli appositi contenitori di sicurezza presenti in ogni aula, nell’alloggiamento che gli corrisponde rispetto all’ordine alfabetico della classe. Al termine delle lezioni aperta la cassetta di sicurezza dal docente, gli studenti prelevano il proprio cellulare.
- Ai docenti della classe viene consegnata una chiave magnetica di apertura abilitata esclusivamente per le loro classi e sono responsabili della custodia della chiave magnetica loro assegnata.
- Il docente della classe è abilitato al termine delle lezioni all’apertura della cassetta di sicurezza. In caso di supplenza il docente potrà rivolgersi al collaboratore scolastico del piano o alla vicepresidenza.
- Registrazione audio, video o fotografiche sono ammesse durante l’orario scolastico per particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica, previa autorizzazione dei genitori, rilasciata ad inizio anno. L’ autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana.
- Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.
- Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto fanno appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.
- Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari si erogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola (vedi tabella sanzioni capo VII art. 3 regolamento)
- Il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di servizio per scopi non legati alla funzione docente e/o istituzionali è da intendersi rivolto anche al personale docente e non docente della scuola. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritto.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al coordinatore e alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi deprecabili, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
DEROGHE
Per dichiarate e motivate ragioni (ad esempio: necessità di salute - monitoraggi glicemici) i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico, tramite apposito modulo (allegato al presente regolamento), di detenzioni del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a.
Gli alunni, in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, possono utilizzarlo limitatamente per le attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non va tenuto sul banco. I docenti della classe vengono informati, tramite registro in adozione, circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa.
L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.
UTILIZZO DEL CELLULARE A SCOPO DIDATTICO
Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili (qualora si dovesse rendere del tutto necessario) per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore dovrà annotare nel registro l’autorizzazione all’utilizzo e la finalità didattica.
Seguono gli allegati
*= La normativa di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la direttiva 104 del 2007 nella quale si afferma “Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”.