Art. 3 ter Regolamento utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola
Regolamento utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola
Regolamento di Istituto, capo VII, art. 3 ter
PREMESSA
In linea con gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali delle nuove generazioni, e l’impiego e la diffusione anche nella scuola italiana delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione, anche il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono di promuovere nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, a supporto dell'insegnamento di qualità. Coerentemente con quanto previsto nel PNSD emanato dal MIUR, e con gli obiettivi del PNRR come illustrati nel Piano scuola 4.0 questo Istituto intende porsi i seguenti obiettivi:
ü rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali;
ü utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy;
ü integrare i dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con device e tecnologie degli studenti per attività di sviluppo e utilizzo di linguaggi e applicativi per la didattica e il pensiero computazionale;
ü promuovere l’opportuna complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti.
Il seguente regolamento di Istituto è opportuno per definire in modo dettagliato le regole per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola, al fine di prevenire i rischi che l'accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna, o diventino, peggio, strumenti coinvolti in fenomeni di cyberbullismo.
VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
VISTO il D.M. n. 104 del 30/11/2007* "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
VISTA la Nota MIM 3392 del 16/06/2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la legge 17 maggio 2024, n° 70 “Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il decreto 183 del 7/09/2024 di Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica;
VISTE le Linee guida per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. D.M. n. 183 del 7 settembre 2024. prot. 37547 del 09/09/2024;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTA la nota MIM 3392 del 16/06/2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che è necessario aggiornare il Capo VII del Regolamento di Istituto integrandolo con l’art 3 ter Regolamento uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola;
VISTO il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art. 10 del Codice Civile;
SI DISPONE CHE
È vietato l'utilizzo del telefono cellulare, smartphone e dei dispositivi mobili ad esso collegati durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo), anche per attività didattiche, come disposto dalla nota MIM 3392 del 16/06/2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
L'uso non autorizzato dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli degli studenti e studentesse, durante lo svolgimento delle attività didattiche, viene sanzionato con le modalità disposte dal presente regolamento.
Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno del regolamento di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.
Tali provvedimenti sono orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.
IL DIVIETO È COSÌ REGOLAMENTATO:
1. È vietato l’utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l’intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 e dalla nota MIM 3392 del 16/06/2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
2. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.
3. È vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili). Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.
4. Durante l’intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente alcun dispositivo di cui al comma 1.
5. I telefoni cellulari/Smartphone vengono depositati spenti, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente, dalle ore 08.05 e fino al termine delle lezioni, negli appositi contenitori di sicurezza presenti in ogni aula, nell’alloggiamento che corrisponde allo studente secondo l’ordine alfabetico della classe. Al termine delle lezioni aperta la cassetta di sicurezza dal docente, gli studenti prelevano il proprio cellulare. Il cellulare va fatto depositare agli studenti anche quando entrano in classe dopo la prima ora.
6. Qualora non sia possibile depositare il cellulare negli appositi contenitori, gli studenti e studentesse tengono il cellulare spento nello zaino e sono responsabili della sua custodia.
7. Il docente deve verificare all’ingresso in classe che i telefoni siano stati regolarmente depositati, qualora non disponga della chiave magnetica per quell’aula, tramite un collaboratore scolastico, chiederà la chiave in vicepresidenza. Ai docenti assegnati alla classe, viene consegnata una chiave magnetica abilitata all’apertura esclusiva delle classi assegnate. I docenti sono responsabili della custodia della chiave magnetica loro assegnata.
8. In caso di supplenza il docente potrà rivolgersi al collaboratore scolastico del piano o alla vicepresidenza.
9. Registrazione audio, video o fotografiche sono ammesse durante l’orario scolastico per particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica, previa autorizzazione dei genitori, rilasciata ad inizio anno. Nessuna immagine deve essere scattata con lo scopo di denigrare o prendere in giro i propri compagni, studenti e studentesse dell’Istituto, il personale tutto.
10. Eventuali esigenze di comunicazione urgenti tra gli alunni e le famiglie, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.
11. Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto fanno appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.
12. Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare, durante l'attività didattica, si erogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come descritte nel Regolamento di disciplina, art. 2 Disposizioni disciplinari (Regolamento di Istituto, capo VII, art. 3).
13. E’ altresì vietato, durante le lezioni e durante l’attività di vigilanza in ricreazione, l’utilizzo degli smartphone al personale scolastico, salvo ai docenti presenti nell’organigramma di Istituto che svolgono attività che necessitano della reperibilità da parte di soggetti esterni all’istituto e al personale ATA autorizzato dalla dsga per motivi di servizio. E’ consentito l’utilizzo dello smartphone, ai docenti ITP per la fotografia dei piatti, della mise en place etc.. e la condivisione delle immagini tramite digital board. E’ consentito parimenti l’utilizzo dello smartphone per la documentazione delle esperienze di laboratorio di scienze. E’ consentito l’utilizzo dei cellulari ai docenti, per eventuali mal funzionamenti dei sistemi presenti nelle aule/laboratori, per la firma di presenza.
14. Al personale che non osserva la disposizione verranno applicati i provvedimenti previsti dal CCNL vigente;
15. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al coordinatore e alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi deprecabili, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
16. DEROGHE
Per dichiarate e motivate ragioni (ad esempio: necessità di salute - monitoraggi glicemici) i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico, tramite apposito modulo (allegato al presente regolamento), di detenzioni del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a.
Gli alunni, in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, possono utilizzarlo limitatamente per le attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non va tenuto sul banco. I docenti della classe vengono informati, tramite registro in adozione, circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa. L’elenco degli studenti autorizzati, deve essere disposto in ogni classe, all’interno del registro per le emergenze.
L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.
17. UTILIZZO DEL CELLULARE A SCOPO DIDATTICO
Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili (qualora si dovesse rendere assolutamente necessario) per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore e su autorizzazione del dirigente scolastico. L’autorizzazione potrà avere durata annuale. Il docente dovrà annotare nel registro la finalità.
18. SANZIONI
Come indicato nel Regolamento di disciplina, art. 2 Disposizioni disciplinari (Regolamento di Istituto, capo VII, art. 3), l’utilizzo dello smartphone, è rubricato come MANCANZA GRAVE
MANCANZE GRAVI |
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COMPORTAMENTO O LESIVO ADDEBITI |
PROVVEDIMENTO O SANZIONE DISCIPLINARE |
ORGANO COMPETENTE PER LE SANZIONI |
a) Utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico. Il telefono deve essere depositato nelle cassette appositi contenitori o se impossibilitati deve rimanere spento nello zaino. |
Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. L’apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro. Della mancanza si terrà conto nella valutazione del comportamento che non potrà essere superiore a 7/10. Inoltre per la lettera a) se reiterato l’utilizzo indebito, come si desume dalle note comminate nel registro (almeno 2), la mancanza diventa gravissima e sanzionabile anche con uno o più giorni di sospensione; |
Consiglio di classe |