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Art. 5 Comitato di valutazione per il servizio dei Docenti

In attuazione della legge 107 del 13 luglio 2015, è cambiata la composizione del comitato di valutazione e ne sono cambiate le attribuzioni.

1. 1. Composizione e durata

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti variabili in funzione dei compiti che gli sono attribuiti.

La funzione del Presidente non può essere delegata 

AZIONE

COMPOSIZIONE

Formulazione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova

tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

Docente con funzione di tutor

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;

un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

 

2  2. Adunanza e valutazione

a)      La validità delle adunanze è definita dalla presenza della metà più 1 dei componenti.

b)      Il comitato di valutazione si esprimerà sul superamento o meno dell’anno di formazione.

c)      Al Segretario del Comitato spetta redigere apposito verbale.

3.  Impugnazione

a)      La deliberazione del Comitato può essere impugnata con ricorso al Dirigente dell’UAT, il quale decide in via definitiva, previa acquisizione del parere del C.S.P.

b)      La decisione del Dirigente del USP è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.