Intestazione

I.P.S.S.E.O.A. "A. Beltrame" Vittorio Veneto
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Art. 1 Regolamento di disciplina

 PREMESSA NORMATIVO – PEDAGOGICA

Con il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 sono state apportate modifiche e integrazioni allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria Superiore” (D.P.R. 249/98).

Le modifiche e integrazioni trovano la loro legittimazione in alcune analisi del contesto sociale e nelle corrispondenti finalità educative.

Si è inteso, infatti, far fronte alla “caduta progressiva” della “cultura dell’osservanza delle regole”:

  • Ÿ  da un lato attraverso “la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglia, studenti ed operatori scolastici” (ed è questo il significato e il valore del “Patto educativo di corresponsabilità”);
  • Ÿ  dall’altro attraverso una risposta “ferma ed autorevole” della Scuola che, proprio perché istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani, non può sottrarsi al compito di sanzionare “secondo un criterio di gradualità e proporzionalità” quei comportamenti che violano il valore fondante del “rispetto”, che il Consiglio d’Istituto e il Collegio docenti nelle “Linee di indirizzo” del P.T.O.F. hanno declinato nelle sue diverse valenze formative:
  • Ÿ  come rispetto per la propria persona (sviluppo del proprio equilibrio psicofisico);
  • Ÿ  come rispetto per il personale scolastico (riconoscimento della dignità e del valore professionale);
  • Ÿ  come rispetto per i propri compagni (riconoscimento e valorizzazione della persona altrui);
  • Ÿ  come rispetto per l’ambiente (evitare comportamenti che rechino danni alle strutture e riparare il danno arrecato).

DOVERI dello STUDENTE

Art.1 Lo studente è tenuto ad esprimere rispetto per la propria persona. Ciò comporta l’adozione di comportamenti attraverso i quali egli manifesta concretamente il proposito di curare la propria salute, di conseguire lo sviluppo del proprio equilibrio psico – fisico e di valorizzare la propria capacità relazionale. Di qui l’obbligo per lo studente di evitare quelle condotte che, in modo diretto o indiretto, recano un danno immediato o anche potenziale alla propria salute.

 Art.2. Lo studente è tenuto a coltivare il valore del rispetto per gli altri (compagni di classe, docenti, personale scolastico), poiché la convivenza democratica ha il suo fondamento etico e pedagogico nel riconoscimento e nell’accettazione dell’altro, nel confronto dialogico e nella consapevolezza che nella società a tutti deve essere riconosciuto uno spazio di crescita armoniosa. Infatti, la democrazia è sostanziale se l’affermazione della propria identità (la propria storia, i propri convincimenti, i gusti e le preferenze personali) si accompagna all’integrazione con la diversità (la storia e i punti di vista degli altri). Di conseguenza, lo studente dovrà astenersi da tutti quei comportamenti che, in maniera immediata o anche potenziale, risultano lesivi della dignità altrui.

 Art.3. Lo studente è tenuto a rispettare le suppellettili di tutti i locali e gli stessi immobili che costituiscono il sito dell’Istituto. Egli, infatti, deve maturare la consapevolezza che la Scuola è la “casa comune”, che è stata costruita con il concorso finanziario delle imposte versate da tutti i cittadini e che la sua manutenzione ha un costo per tutta la collettività sociale. Di conseguenza, è fatto divieto allo studente di adottare comportamenti che possano recare danno all’Istituto.

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

VISTA la legge L. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”

VISTO l’art. 3 del presente Capo regolamento per la Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO” e l’art. 4 Regolamento utilizzo telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Docenti

CONSIDERATA la premessa quale parte integrante del presente regolamento

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

art. 1                    Principi e finalità

1.         Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2.       I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.

3.       La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

4.       In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5.       Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, in relazione alla quale il Consiglio di classe valuta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.

6.       Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d’Istituto.

7.        Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8.        L'Istituto considera, come infrazione grave o gravissime, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d’Istituto. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili, anche parzialmente, in attività a favore della comunità scolastica.

 art. 2                    DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTO O LESIVO ADDEBITI

PROVVEDIMENTO O SANZIONE DISCIPLINARE

ORGANO COMPETENTE PER LE SANZIONI

A. MANCANZE DI LIEVE ENTITA’

 

 

a)      Presentarsi alle lezioni con ritardo ingiustificato;

b)      Tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni all’istituto (es. spingere i compagni, urlare, fare chiasso, uscire dall’aula senza permesso, rientrare con ritardo dopo l’intervallo; trattenersi nei corridoi e nei bagni in maniera

immotivata)

·         Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. L’apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro.

·         Docente che rileva la/e mancanza/e o il Dirigente Scolastico su segnalazione del docente

B. MANCANZE DI MEDIA ENTITA’

 

 

a)      Ripetute assenze ingiustificate;

b)      Disturbare lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire l’attività con attenzione e al docente di svolgere l’attività didattica in maniera regolare;

c)       Non rispettare i regolamenti dei laboratori e più in generale i regolamenti parte integrante del regolamento di istituto;

·         Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. L’apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro.

·         Dopo la terza ammonizione, lo studente che continui a tenere un comportamento scorretto, incorrerà nei provvedimenti

previsti per le mancanze gravi

·         Docente che rileva la/e mancanza/e o il Dirigente Scolastico su segnalazione del docente

·         Consiglio di classe

C. MANCANZE GRAVI

 

 

a)   Utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico. Il telefono se non custodito nelle apposite cassette di sicurezza deve rimanere spento nello zaino;

b)  Fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola (prevista anche la sanzione amministrativa in violazione della legge n° 3 16/01/2003 e ss.mm.);

c)   Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole (derisione, insulti, offese…) al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non Docente, ai compagni;

d)  Non attenersi alle disposizioni impartite dal personale docente ed ausiliario e non rispondere prontamente al richiamo finalizzato al cessare della condotta non rispettosa del regolamento;

e)  Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;

f)    Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio e/o il materiale 

presente nella scuola per dolo o negligenza;

Reiterare un comportamento scorretto previsto per le mancanze lievi.

Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. L’apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro. Inoltre per la lettera a) annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. Della mancanza si terrà conto nella valutazione del comportamento che non potrà essere superiore a 7/10. L’apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro.

Inoltre per la lettera a) se reiterato l’utilizzo indebito, come si desume dalle note comminate nel registro (almeno 2), la mancanza diventa gravissima e sanzionabile anche con uno o più giorni di sospensione;

Per la lettera b) E’ prevista anche la sanzione amministrativa come da normativa vigente sul divieto di fumo;

Per le lettere c), d), e), f) g) è prevista una sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 6 giorni, a seconda della gravità.

·         Consiglio di classe

 

D. MANCANZE GRAVISSIME

 

 

a)    Insultare e umiliare con aggressione fisica o minaccia verbale dirette contro i compagni, il personale docente e non docente; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;

b)   Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola;

c)    Compiere atti di vandalismo su oggetti, suppellettili o strumentazioni della Scuola;

d)   Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia delle norme e dell’altrui sicurezza (es. introdurre in istituto oggetti contundenti, manomettere estintori, sporgersi dai davanzali, etc)

e)   Compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone

f)     Fare uso o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti;

g)    Introdurre o fare uso di bevande alcoliche

h)   Introdurre estranei in istituto e/o intrattenersi con loro senza informare il personale docente o ausiliario

i)      Raccogliere sul cellulare/telecamera/ macchina fotografica ecc e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali etc, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione

·         Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. L’apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro.

E’ prevista, in rapporto alla gravità e alla rilevanza per la dignità personale e per il valore degli oggetti, una sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni*/ superiori a 15 giorni** o fino al termine delle lezioni **

Inoltre:

·     Per la lettera g) incontri con il personale SERT e denuncia all’autorità giudiziale in base al diritto vigente

·     Per la lettera h) incontri con personale CIC, con attività di ricerca sui danni dell’alcol.

* convertibili, anche parzialmente, in lavori socialmente utili e secondo quanto disposto dalla circolari ministeriali in vigore.

·         Consiglio di classe

·         ** Consiglio di Istituto

 

art. 3      Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico e/o via e-mail.

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni o l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, devono essere comminate da un Organo Collegiale e va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto, a richiesta, di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell’audizione, potrà seguire secondo quanto definito al successivo comma:

a)        l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b)  la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

 

E’ possibile che il contradditorio a difesa venga disposto anche durante il consiglio di classe straordinario, con tutte le componenti, convocato per l’eventuale assunzione del provvedimento disciplinare.

 

art. 4      Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale      

1)      Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

2)      Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

3)      Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Il consiglio di classe, individua i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

4)      Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti individuate dall’USR Veneto, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. L’istituto individua il referente per la realizzazione di tali attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

5)      In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

6)      Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

7)      Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8)      L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9)      Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

10)   Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

11)   Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12)   Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

13)   Convocazione del consiglio di classe:

        La convocazione del Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (composto cioè, dai docenti, dai genitori e dagli studenti eletti rappresentanti in seno al Consiglio di classe),  da parte del Dirigente Scolastico o suo sostituto deve avvenire entro il termine massimo di sette giorni dal contraddittorio, ove disposto dal coordinatore di classe, dalla Vicepresidenza o dal Dirigente.

        l contraddittorio a difesa può esser disposto anche nel corso del Consiglio di classe stesso.

        La seduta del Consiglio di classe disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore, quale suo delegato.

        L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o dello studente coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, nel qual caso l’astensione è obbligatoria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

        Al Consiglio di classe disciplinare può partecipare il Referente per i procedimenti disciplinari (qualora individuato), con diritto di parola ma senza diritto di voto ove non ne faccia parte in qualità di docente della classe.

        Nella delibera del provvedimento, deve essere specificata la motivazione che ha portato alla sanzione, la decorrenza, la durata e la modalità di applicazione della sanzione.

        Il consiglio di classe ha facoltà di decidere:

a)      di non applicare alcuna sanzione;

b)      di applicare nei confronti dell’alunno/a stesso/a il seguente provvedimento:

                                                               i.      attività aggiuntive/integrative che permettano allo studente di acquisire consapevolezza della mancanza compiuta

c)       Motivato temporaneo allontanamento dello studente/studentessa dalle lezioni - fino a due giorni - per giorni, con definizione motivata dell’attività di approfondimento (da svolgersi presso l’istituzione scolastica) che lo studente/studentessa dovrà svolgere in attinenza alle conseguenze dei comportamenti esercitati che hanno determinato provvedimento disciplinare, previa individuazione dei docenti incaricati per la definizione dell’attività.

d)      Motivato temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni da giorni 3 a giorni 15, previa definizione e progettazione dell’attività di cittadinanza attiva e solidale, (commisurata all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento) che lo studente/studentessa dovrà svolgere, sia che si svolga presso strutture convenzionate, qualora presenti nell’elenco predisposto dall’USR Veneto, sia che debba svolgersi presso la comunità scolastica in assenza di dette strutture ospitanti convenzionate.

e)      Eventuale prosecuzione dell’attività di cittadinanza e solidale pari al massimo a ai ¾  dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato. A cura del Consiglio di classe è la definizione e progettazione dell’attività di cittadinanza attiva e solidale, e l’individuazione del docente incaricato.

f)       Proposta di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni con rinvio al Consiglio di Istituto Nei casi di allontanamento dalla comunità scolstica fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

g)      La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.  

h)      Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

i)        La sanzione, deliberata dal Consiglio di Classe, produrrà effetti sul voto di condotta dello studente, secondo i criteri di valutazione deliberati.

art. 5      Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile identificare all’interno della classe coloro o colui che hanno commesso il danno, per la mancata collaborazione dei compagnie compagne di classe, il risarcimento del danno viene suddiviso fra tutti i componenti la classe.

art. 6      Impugnazioni

1)      Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dal presente regolamento, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2)      L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3)      Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

4)      L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5)      Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6)      Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7)      L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

art. 7      Organo interno di garanzia- regolamento

1)      A tutela dei diritti degli studenti, l’Istituto si dota di un Organo interno di garanzia.

L’organo di garanzia è così composto:

·                     n. 1 docenti a tempo indeterminato, nominati dal Consiglio di Istituto;

·                     n. 1 studenti nominati in seno al Consiglio di Istituto;

·                     n. 1 genitore nominato in seno al Consiglio di Istituto

·                     Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

I componenti vengono rispettivamente nominati all’inizio dell’anno scolastico e durano in carica tre anni.

Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell’Organo è il Dirigente Scolastico che nomina il Segretario, cui spetta redigere il verbale dei lavori.

Le decisioni assunte debbono essere motivate.

Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235 e dal DPR 134 dell 8 agosto 2025.

2)      L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

3)      Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

4)      Il presente regolamento viene affisso all’Albo della scuola in via permanente ed è disponibile sul sito dell’Istituto.