Art. 3 Regolamento di disciplina
PREMESSA NORMATIVO – PEDAGOGICA
Con il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 sono state apportate modifiche e integrazioni allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria Superiore” (D.P.R. 249/98). Le modifiche e integrazioni trovano la loro legittimazione in alcune analisi del contesto sociale e nelle corrispondenti finalità educative.
Si è inteso, infatti, far fronte alla “caduta progressiva” della “cultura dell’osservanza delle regole”:
da un lato attraverso “la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglia, studenti ed operatori scolastici” (ed è questo il significato e il valore del “Patto educativo di corresponsabilità”); dall’altro attraverso una risposta “ferma ed autorevole” della Scuola che, proprio perché istituzione pubblica preposta all’educazione dei giovani, non può sottrarsi al compito di sanzionare “secondo un criterio di gradualità e proporzionalità” quei comportamenti che violano il valore fondante del “rispetto”, che il Consiglio d’Istituto e il Collegio docenti nelle “Linee di indirizzo” del P.O.F. hanno declinato nelle sue diverse valenze formative, come:
- rispetto per la propria persona (sviluppo del proprio equilibrio psicofisico);
- rispetto per il personale scolastico (riconoscimento della dignità e del valore professionale);
- rispetto per i propri compagni (riconoscimento e valorizzazione della persona altrui);
- rispetto per l’ambiente (evitare comportamenti che rechino danni alle strutture e riparare il danno arrecato).
DOVERI dello STUDENTE
Art.1 Lo studente è tenuto ad esprimere rispetto per la propria persona. Ciò comporta l’adozione di comportamenti attraverso i quali egli manifesta concretamente il proposito di curare la propria salute, di conseguire lo sviluppo del proprio equilibrio psico – fisico e di valorizzare la propria capacità relazionale. Di qui l’obbligo per lo studente di evitare quelle condotte che, in modo diretto o indiretto, recano un danno immediato o anche potenziale alla propria salute.
Art.2. Lo studente è tenuto a coltivare il valore del rispetto per gli altri (compagni di classe, docenti, personale scolastico), poiché la convivenza democratica ha il suo fondamento etico e pedagogico nel riconoscimento e nell’accettazione dell’altro, nel confronto dialogico e nella consapevolezza che nella società a tutti deve essere riconosciuto uno spazio di crescita armoniosa. Infatti, la democrazia è sostanziale se l’affermazione della propria identità (la propria storia, i propri convincimenti, i gusti e le preferenze personali) si accompagna all’integrazione con la diversità (la storia e i punti di vista degli altri). Di conseguenza, lo studente dovrà astenersi da tutti quei comportamenti che, in maniera immediata o anche potenziale, risultano lesivi della dignità altrui.
Art.3. Lo studente è tenuto a rispettare le suppellettili di tutti i locali e gli stessi immobili che costituiscono il sito dell’Istituto. Egli, infatti, deve maturare la consapevolezza che la Scuola è la “casa comune”, che è stata costruita con il concorso finanziario delle imposte versate da tutti i cittadini e che la sua manutenzione ha un costo per tutta la collettività sociale. Di conseguenza, è fatto divieto allo studente di adottare comportamenti che possano recare danno all’Istituto.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235
PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni
VISTA la legge L. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”
VISTO l’art. 3 bis del Regolamento di Istituto “prevenzione e contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo”
PRESO ATTO del parere del Collegio dei Docenti
DELIBERA
in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.
Art. 1 – PRINCIPI E FINALITA'
- Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
E' coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, in relazione alla quale il Consiglio di classe valuta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d’Istituto.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d’Istituto. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili, anche parzialmente, in attività a favore della comunità scolastica.
- Il presente regolamento viene integrato dalle violazioni del Regolamento dei Procolli Covid, valevoli fino al cessare dell’emergenza sanitaria o delle misure dettate dalla necessità di mantenere il distanziamento e le prassi igieniche preventive in atto.
Art.2 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
COMPORTAMENTO O LESIVO ADDEBITI |
PROVVEDIMENTO O SANZIONE DISCIPLINARE |
ORGANO COMPETENTE PER LE SANZIONI |
A. MANCANZE DI LIEVE ENTITA’ |
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a) Presentarsi alle lezioni con ritardo ingiustificato; b) Tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni all’istituto (es. uscire dall’aula senza permesso spingere i compagni, urlare, fare chiasso, rientrare con ritardo dopo l’intervallo; trattenersi nei corridoi e nei bagni in maniera immotivata) |
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Docente che rileva la/e mancanza/e o il Dirigente Scolastico su segnalazione del docente |
B. MANCANZE DI MEDIA ENTITA’ |
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Ripetute assenze ingiustificate; c) Disturbare lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire l’attività con attenzione e al docente di svolgere l’attività didattica in maniera regolare;
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Docente che rileva la/e mancanza/e o il Dirigente Scolastico su segnalazione del docente Consiglio di classe |
C. MANCANZE GRAVI |
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a) Utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico. Il telefono deve rimanere spento nello zaino; b) Fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dalla norma e dal regolamento della scuola (prevista anche la sanzione amministrativa in violazione della legge n° 3 16/01/2003 e ss.mm.); c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole (derisione, insulti, offese…) al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non Docente, ai compagni; d) Non attenersi alle disposizioni impartite dal personale docente ed ausiliario e non rispondere prontamente al richiamo finalizzato al cessare della condotta non rispettosa del regolamento; e) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; f) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio e/o il materiale presente nella scuola per dolo o negligenza; g) Reiterare un comportamento scorretto previsto per le mancanze lievi. |
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Consiglio di classe |
D. MANCANZE GRAVISSIME |
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a) Insultare e umiliare con aggressione fisica o minaccia verbale dirette contro i compagni, il personale docente e non docente; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; b) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola; c) Compiere atti di vandalismo su oggetti, suppellettili o strumentazioni della Scuola; d) Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia delle norme e dell’altrui sicurezza ( es. introdurre in istituto oggetti contundenti, manomettere estintori, sporgersi dai davanzali, etc) e) Compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone f) Fare uso o spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti; g) Introdurre o fare uso di bevande alcoliche h) Introdurre estranei in istituto e/o intrattenersi con loro senza informare il personale docente o ausiliario i) Raccogliere sul cellulare/telecamera/macchina fotografica ecc e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali etc, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione |
Inoltre:
* convertibili, anche parzialmente, in lavori socialmente utili |
*Consiglio di classe
** Consiglio di Istituto |
Art. 3 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico e/o via e-mail.
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto, a richiesta, di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.
A seguito dell’audizione, potrà seguire:
- a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
E’ possibile che il contradditorio a difesa venga disposto anche durante il consiglio di classe convocato per l’eventuale assunzione del provvedimento disciplinare.
Art. 4 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale
Il Consiglio di classe in seduta disciplinare, nella sua composizione allargata (composto cioè, dai docenti, dai genitori e dagli studenti eletti rappresentanti in seno al Consiglio di classe), si svolge nei seguenti modi:
- La convocazione del Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico o suo sostituto deve avvenire entro il termine massimo di sette giorni dal contraddittorio, ove disposto dal Referente per i procedimenti disciplinari o dalla Vicepresidenza o dal Dirigente.
- Il contraddittorio a difesa può esser disposto anche nel corso del Consiglio di classe stesso.
- La seduta del Consiglio di classe disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore, quale suo delegato.
- L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o dello studente coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, nel qual caso l’astensione è obbligatoria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Al Consiglio di classe disciplinare può partecipare il Referente per i procedimenti disciplinari, con diritto di parola ma senza diritto di voto ove non ne faccia parte in qualità di docente della classe.
Nella delibera del provvedimento, deve essere specificata la motivazione che ha portato alla sanzione, la decorrenza, la durata e la modalità di applicazione della sanzione:
- Sospensione con obbligo di frequenza.
- Sospensione effettiva, senza obbligo di frequenza.
- Attività di natura sociale, culturale ed in generale di comune utilità all’interno dell’Istituto o presso Enti esterni convenzionati che operano nel sociale-educativo.
- Totale commutazione della sanzione
- Parziale commutazione della sanzione
- Presenza di sanzioni accessorie
Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
La sanzione, deliberata dal Consiglio di Classe, produrrà effetti sul voto di condotta dello studente.
Art. 5
I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
Art. 6
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica
Art. 7
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica
Art. 8
Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
Art. 9
Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.
Art. 10 - Impugnazioni
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 11 - Organo interno di garanzia
A tutela dei diritti degli studenti, l’Istituto si dota di un Organo interno di garanzia.
L’Organo interno di garanzia ha competenza generale sull’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore e sui conflitti che sorgano all’interno della scuola.
L’Organo interno di garanzia ha competenza nel dirimere le controversie in ordine all’irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione dalle lezioni fino ai 15 giorni e dai provvedimenti risarcitori del danno.
L’organo di garanzia è così composto:
- n. 2 docenti a tempo indeterminato, nominati dal Collegio dei Docenti;
- n. 2 studenti nominati in seno al Consiglio di Istituto
- n. 1 genitore nominato in seno al Consiglio di Istituto
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
I componenti vengono rispettivamente nominati all’inizio dell’anno scolastico e durano in carica tre anni.
Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente, se nominato. Qualora faccia parte dell’OdG lo studente sanzionato o un suo genitore ha il dovere di astensione. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente dell’Organo è il Dirigente Scolastico che nomina il Segretario, cui spetta redigere il verbale dei lavori.
Le decisioni assunte debbono essere motivate.
- Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
Art. 12
L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Art. 13
Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.
Art. 14
Il presente regolamento viene affisso all’Albo della scuola in via permanente ed è disponibile sul sito dell’Istituto.